Aggiornamento Emergenza Covid-19

Aggiornamento del 21/05/2021

Caro Cliente, Subacqueo e Viaggiatore,
desideriamo trasmetterti il massimo del nostro supporto al fine di tutelarti e informarti correttamente e puntualmente  in un periodo in cui  la voglia di viaggiare è minata dall’emergenza Covid-19 ormai da oltre un anno .
Poichè lo scenario è estremamente mutevole abbiamo istituito un team dedicato che segue costantemente l’evolversi della situazione.

Sono entrate in vigore due nuove ordinanze firmate dal Ministero della Salute e saranno vigenti dal 16 maggio al 30 luglio 2021.
 
Le novità delle ordinanze:
•    È previsto l’ingresso in Italia dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile, mentre sono inclusi gli Stati Uniti , Giappone e Canada nell’elenco D.
•    Si rafforzano i voli Covid tested, estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a Milano e Roma e ampliando i Paesi di provenienza a Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, oltre agli Stati Uniti.
 
La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 ( e successive ordinanze ) fino al 30 luglio. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. L’Ordinanza 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’ Allegato 20.
 
In pillole
 
Per gli ingressi dai Paesi C, è rimosso l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.
Nell’elenco D sono aggiunti: Canada, Giappone e Stati Uniti.
– Per i Paesi D ed E, il termine per il tampone precedente l’ingresso in Italia è modificato in 72 ore.
– Le autorizzazioni per i voli Covid-tested sono state estese ai seguenti Paesi: Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti d’America.
Fino al 30 maggio, l’ingresso dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito ai cittadini italiani residenti in Italia prima del 29 aprile 2021, agli iscritti all’A.I.R.E. e alle persone espressamente autorizzate dal Ministero della Salute.

Troverete i dettagli sul sito www.viaggiaresicuri.it

VIAGGI E SPOSTAMENTI IN ITALIA

È possibile spostarsi liberamente tra regioni in zona gialla.
 
Tra regioni in zona rossa o arancione (dal 17 maggio: Valle d’Aosta), oltre agli spostamenti normalmente consentiti per motivi di lavoro, salute o necessità, ci si potrà spostare con il “certificato verde”, che consiste nella certificazione del completamento del ciclo di vaccinazione nei sei mesi precedenti rilasciata dalla struttura sanitaria, della guarigione dal coronavirus nei sei mesi precedenti (fa fede il certificato di guarigione), o del risultato negativo di un test molecolare o antigenico, in questo caso valido 48 ore dall’esecuzione.
 
Saranno considerati validi anche i certificati verdi rilasciati da altri stati membri dell’Unione Europea, mentre quelli di stati terzi saranno validi solo se la vaccinazione effettuata sia riconosciuta dallo stato italiano. Tali requisiti valgono anche per i minori, sono esclusi i bambini di età inferiore a due anni.
 
•    A prescindere dal colore, eccetto che per le Aree Bianche, vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino ( dal 19 maggio spostato alle 2300, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio), salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
•    È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
•    Fino al 15 giugno, nelle zone gialle e arancioni le visite ad amici o parenti in una abitazione privata si potranno fare in quattro persone oltre ai minorenni (un solo spostamento al giorno); naturalmente nelle zone arancioni si dovrà rimanere all’interno del proprio Comune.
•    È sempre consentito l’accesso alle seconde case, anche in zona arancione e rossa.
•    Il ministero dell’Interno ha confermato che gli spostamenti per raggiungere un aeroporto (e recarsi sia in Italia sia all’estero) sono possibili anche nelle zone soggette a limitazioni.

VIAGGI IN EUROPA – STATI UE E SCHENGEN

Secondo il DPCM 2 marzo e successive ordinanze, almeno fino al 30 luglio sono liberamente consentiti, in base alla normativa italiana, gli spostamenti per qualsiasi ragione verso i seguenti Stati, ma è possibile che alcuni di questi Stati applichino forme di restrizione all’ingresso. Tutti gli aggiornamenti sul sito reopen.europa.eu.
 
•    Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
•    Elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Far Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (incluse Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione, Mayotte; esclusi altri territori al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (incluse isole Canarie e altri territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria; Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Svizzera; Andorra, Principato di Monaco, Israele.

INGRESSO IN ITALIA DAI PAESI DELL’ELENCO C
In base all’ordinanza del 14 maggio, per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare il formulario digitale di localizzazione, è obbligatorio presentare la certificazione verde Covid-19 che attesti l’effettuazione di un test molecolare o antigenico, realizzato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, condotto con tampone e risultato negativo.
 
Fino al prossimo DPCM non sono permessi gli spostamenti senza giustificazione dei cittadini italiani da/per Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Moldavia, Bielorussia, Ucraina, Russia. In particolare, rimangono consentiti solo i viaggi per motivi di studio/lavoro/salute/estrema necessità, NON per motivi di turismo.

VIAGGI NEI PAESI DELLA “LISTA D”

Verso questi Paesi: Ruanda, Repubblica di Corea, Giappone, Singapore, Thailandia, Canada, Stati Uniti d’America, Australia, Nuova Zelanda sono consentiti gli spostamenti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

Tuttavia, al rientro in Italia, occorre :
•    disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica.
•    Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.
•    Sottoporsi ad isolamento fiduciario di 10 giorni e sorveglianza sanitaria
•    Al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.
 
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi non esclude però che questi Paesi possano porre dei limiti all’ingresso.  

VIAGGI NEI PAESI DELLA “LISTA E”
In tutti gli altri Paesi del mondo (quindi: Paesi extra UE, extra Schengen e extra lista D), i viaggi potranno essere effettuati soltanto per motivi di lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o abitazione e per motivi di studio. Non sono consentiti viaggi per turismo in tutti questi Paesi fino al prossimo Decreto.
 
All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:
•    Compilare un’autocertificazione, che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione.
•    Disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica.
•    Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.
•    Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Il periodo di sorveglianza è ridotto a dieci (10) giorni
•    Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
•    Al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

INGRESSI IN ITALIA DA BRASILE, INDIA, BANGLADESH, SRI LANKA

Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka fanno parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da Brasile, India, Bangladesh o Sri Lanka, o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Tale divieto è stato confermato, per il Brasile, con Ordinanza 14 maggio 2021, in vigore fino al 30 luglio 2021. Per India, Bangladesh e Sri Lanka, la disciplina è contenuta nell’Ordinanza 29 aprile 2021 e nell’Ordinanza 6 maggio, in vigore fino al 30 maggio. Sono previste limitate eccezioni.

COSA SONO I VOLI COVID TESTED ?

La definizione di voli Covid-tested viene data dall’ordinanza del Ministero della salute, la quale stabilisce testualmente: “Sono considerati voli «Covid-tested» i voli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco”.

QUALI SONO I VOLI OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE ?

Le tratte coperte da voli Covid-tested sono: Atlanta – Milano Malpensa, e New York – Milano Malpensa, oltre a quelle già esistenti dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.
 
Successivamente, con Ordinanza 14 maggio 2021, è stato disposto un ulteriore ampliamento delle tratte che, dal 15 maggio, coinvolge gli aeroporti “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli – Capodichino e “Marco Polo” di Venezia, da/per Canada, Giappone, Israele, Stati Uniti d’America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti.
 
La sperimentazione dei voli “Covid-tested” è in vigore fino al 30 ottobre 2021.

GLI ITALIANI POSSONO RECARSI NEGLI USA ?

È tuttora sospesa la possibilità di ingresso negli USA per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, siano stati in un Paese dell’Area Schengen (inclusa l’Italia), in Regno Unito, in Irlanda, in Brasile, in Sud Africa Cina o Iran. Sono previste alcune eccezioni al divieto di ingresso (cittadini statunitensi e residenti permanenti o loro familiari, titolari di visto diplomatico Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha stabilito, a partire dal 26 gennaio 2021, la necessità di un test Covid di tipo virale (PCR o antigenico) effettuato non oltre i 3 giorni prima della partenza, per tutti i passeggeri, al di sopra dei 2 anni, in arrivo negli USA con voli dall’estero.

Le compagnie aeree avranno il compito di verificare – come condizione essenziale per permettere l’accesso a bordo dei passeggeri diretti negli USA – la documentazione cartacea o elettronica che attesti l’effettuazione del test e il relativo esito negativo o, in alternativa, un documento che comprovi l’effettiva guarigione dal Covid. La prova di vaccinazione non viene considerata sufficiente e resta quindi necessaria la prova del test o il documento di effettiva guarigione.

Le suddette disposizioni si applicano a tutti i tipi di voli.

Le nuove disposizioni integrano le raccomandazioni del CDC sull’effettuazione di test COVID dopo l’arrivo negli USA (il CDC raccomanda un test PCR tra terzo e quinto giorno dopo l’arrivo negli USA che, se negativo consente di ridurre l’autoisolamento a 7 giorni successivi all’arrivo, a differenza dei 10 giorni previsti qualora non venga effettuato il test).

GLI ITALIANI POSSONO RECARSI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI ?

I viaggiatori che si recano negli EAU, prima dell’imbarco dovranno sottoporsi a test PCR presso il paese di origine (per l’Italia qualsiasi laboratorio diagnostico, sia pubblico che privato) e le autorità raccomandano di munirsi di assicurazione sanitaria che copra anche eventuali spese legate al Covid-19 (cure, analisi, periodi di quarantena, ricoveri, rimpatri), in quanto i costi delle strutture sanitarie locali sono molto elevati, con la conseguenza che, in caso di isolamento obbligatorio o ricovero e mancanza di copertura assicurativa, il paziente debba far fronte a tutte le spese con mezzi propri.
 
Tuttavia in base alla normativa italiana attualmente in vigore, gli spostamenti dall’Italia verso gli Emirati Arabi Uniti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

PASSENGER LOCATOR FORM : COS’E’ ?

A partire dal 23 marzo 2021, a tutti i passeggeri all’ingresso/rientro in Italia attraverso voli “Covid-tested” sarà richiesto di compilare il PLF, prima del proprio ingresso sul territorio nazionale, seguendo le istruzioni riportate sul sito www.euplf.eu.
 
Il PLF è un importante strumento di sanità pubblica utile al contact tracing a bordo di tutti i mezzi di trasporto che seguono tratte internazionali che permette di disporre rapidamente le misure sanitarie necessarie alla protezione del singolo e della comunità. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.
 
In pillole
 
L’individuazione di un volo covid tested è importante anche per le eccezioni agli obblighi di isolamento per i paesi dell’Elenco E: l’art 51, lett.P dell’ultimo DPCM, prevede che non debbano sottoporsi all’obbligo di isolamento quei cittadini che facciano ingresso in Italia “mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute”.

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